Sottoscritto il CCNL Sanità Pubblica 2019-2021

Un rinnovo contrattuale atteso da tempo quello del CCNL del comparto di sanità pubblica


che è stato sottoscritto lo scorso 02 novembre 2022 da tutte le OO.SS. e Confederazioni rappresentative, tra cui la CSE, presso la sede dell’Aran ma già di fatto scaduto in quanto riferito al triennio 2019-2021.

Le principali novità del CCNL si snodano su 5 punti fondamentali: sistema di classificazione, nuovo ruolo socio sanitario, nuovo sistema degli incarichi, nuovo sistema delle indennità, progressioni economiche e nuovi fondi aziendali.

1. Sistema di classificazione e nuovo ruolo socio sanitario.

Si è realizzato quanto era rimasto incompiuto nel precedente CCNL e sollecitato da questa O.S., ossia l’organizzazione della classificazione del personale su 5 aree, che sono le seguenti:

 Area del personale di supporto;
 Area degli operatori;
 Area degli assistenti;
Area dei professionisti della salute e funzionari;
Area del personale di elevata qualificazione (al momento non alimentata).

Le vecchie categorie vengono superate: il personale ex D/DS è inserito nella nuova area Professionisti della salute e funzionari, quello ex C nell’Area degli Assistenti, quello ex BS nell’Area degli operatori, quello ex B/A nell’area del personale di supporto.
Le Aziende potranno indire selezioni interne per la progressione tra le aree tenendo in considerazione le valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni, l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, il possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti.

In ogni area sono previsti tre ruoli, ossia: sanitario, socio-sanitario, amministrativo professionale e tecnico.
Riveste particolare importanza l’istituzione del ruolo socio sanitario, che comprende Assistenti Sociali e OSS, come da tempo previsto nella piattaforma della CSE.

2. Sistema degli incarichi e indennità.

Vi è stata una notevole rivisitazione dello sviluppo professionale con la previsione che in ogni ruolo possano essere attribuiti i seguenti incarichi:

incarico di posizione, per il solo personale inquadrato in area elevata qualificazione; incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nelle aree dei

professionisti della salute e funzionari;

CSE SANITÀ
Federazione Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche e Amministrative

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incarico di funzione professionale, per il personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.

Coloro che appartengono all’area dei professionisti della salute e dei funzionari hanno diritto al riconoscimento, automaticamente e senza selezioni, di un incarico di base che coincide con le funzioni svolte quotidianamente; sotto l’aspetto economico è previsto un modesto compenso costituito da una parte fissa e una variabile.

Per il personale delle aree sottostanti si potrà ottenere un incarico di base, ma non automaticamente e solo in presenza di specifici requisiti e con almeno 10 anni di servizio. La durata prevista per tutti gli incarichi è di 5 anni, rinnovabili, mentre le tipologie sono tre: base, media ed elevata complessità, con un aumento consistente delle indennità relative a quelli di media ed elevata complessità.

Il nuovo CCNL, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio- sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio- sanitario.

Si prevede inoltre una indennità giornaliera per giornata di presenza – che comprende diverse tipologie previste in precedenza – a favore del personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze.

Gli importi di tale indennità, al lordo, sono indicati di seguito:

Personale del ruolo sanitario e sociosanitario delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5 euro

Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto: 1,50 euro.

3. Progressioni economiche e fondi.

E’ stato normato un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità”, in sostituzione delle precedenti fasce, da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

Per quanto attiene i fondi, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21.5.2018, a decorrere dall’1/1/2021, è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell’intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all’incremento delle fasce disposto dall’art. 97, comma 1.

A decorrere dall’annualità 2023 è istituito il nuovo “Fondo incarichi progressioni economiche e indennità professionali”.

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4. Relazioni Sindacali e istituti del rapporto di lavoro.

Come richiesto dalla CSE vi è stato un ampliamento delle materie dell’informazione e del confronto. Viene poi confermato e rafforzato l’Organismo paritetico per l’innovazione e sono stati rafforzati alcuni istituti del rapporto di lavoro.
Su input anche della CSE è stata perfezionata la disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie: il lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017, senza vincolo di luogo e di orario; il lavoro da remoto, con vincolo di luogo e di orario.

Novità importanti riscontriamo sul tema della mobilità: gli enti sanitari dovranno mettere a bando annualmente i posti disponibili per i trasferimenti dando priorità ai casi di gravi e documentate esigenze di salute, ricongiungimento del coniuge o per l’assistenza dei figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori. E’ stato poi introdotta una priorità nell’impiego flessibile dei genitori di figli minori che lavorano e che sono entrambi turnisti, consentendo ai medesimi, ove non ostino particolari ragioni organizzative, lo svolgimento di turni di servizio opposti.

Altro importante risultato è stato quello di applicare in via generale i contenuti della Sentenza di Cassazione che prevede per il personale turnista il riconoscimento dei festivi infrasettimanali, come anche chiesto dalla CSE.
Il numero massimo di turni di pronta disponibilità è fissato nel massimo di 7 al mese.

Per il cosiddetto “cambio tuta”, le aziende, nelle situazioni di maggiore complessità e nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti, potranno aumentare di ulteriori complessivi sette minuti i tempi per la vestizione e il passaggio di consegne.

5. Aumenti economici.

Gli incrementi medi calcolati su tutto il personale del comparto, ivi considerate le nuove indennità, sono pari a circa 175 euro mensili, corrispondenti ad una percentuale di rivalutazione del 7,22%.
Nello specifico l’accordo prevede per il trattamento economico, a decorrere dall’01/01/2021, un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità. E’ stato inoltre previsto un ulteriore impegno finanziario delle aziende e degli enti del comparto per il nuovo sistema di classificazione professionale pari a 13 euro mensili per 13 mensilità.

Gli arretrati devono essere corrisposti dalle Aziende Sanitarie entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL e dunque dovrebbero essere pagati già con lo stipendio di novembre.
La CSE Sanità è stata fortemente impegnata durante tutto il percorso della contrattazione portando il suo contributo attraverso documenti e proposte, avanzando precise richieste tese alla valorizzazione dei professionisti della salute, del ruolo sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo.

A questo proposito ci piace evidenziare la modifica riportata nell’art. 15, comma 10, che ha ripreso la nostra proposta, in base alla quale tutti i professionisti della salute – dunque professionisti sanitari e assistenti sociali – non saranno più “collaboratori professionali”, ma professionisti a pieno titolo, e il superamento del blocco al pieno riconoscimento del diritto degli assistenti sociali alla funzione di coordinamento, anche grazie alle diverse note inviate all’Aran, a partire da quella specifica su questo tema.

Adesso ci aspettiamo dal nuovo Governo una ripresa rapida delle trattative per il triennio 2022-24 attraverso lo stanziamento di adeguati fondi nella prossima legge di bilancio e la

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Il Collegio di Presidenza della Federazione CSE Sanità

pubblicazione dell’Atto di indirizzo del Comitato di Settore per favorire un ulteriore sviluppo delle carriere e un consistente adeguamento delle retribuzioni, per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di far fronte all’aumento dei prezzi, alla crescita dell’inflazione e al conseguente calo del potere di acquisto dei salari.

Si allega la tabella degli arretrati ipotizzando il pagamento a novembre 2022.

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